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Tribunale di Bologna > Risarcimento danni
Data: 27/08/2007
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 45/07
Parti: Maria Cristina A. / Poste Italiane e ALI S.p.A.
DEMANSIONAMENTO DI UN PILOTA – RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE – DANNO EMERGENTE ALLA PROFESSIONALITA’ E LUCRO CESSANTE PER MANCATO SVILUPPO DI CARRIERA – LIQUIDAZIONE EQUITATIVA – POTERE DEL GIUDICE DI LEGITTIMAZIONE PREVENTIVA DI LICENZIAMENTO DISCI


Art. 2103 c.c.

Art. 13 St. Lav.

Art. 2043 c.c.

Art. 1226 c.c.

Art. 429 c.p.c.

Un pilota di aerei di seconda evoca in giudizio la società sua datrice di lavoro per ottenere, tra l’altro, il risarcimento del danno alla professionalità conseguente al suo mancato impiego, protrattosi per oltre quattro anni, nelle mansioni di pilota per cui era stato assunto, nonché del lucro cessante riferito al mancato incremento stipendiale determinato dal mancato sviluppo di carriera. La società convenuta si costituisce contestando le domande avversarie per infondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo in via riconvenzionale al giudice, tra l’altro, di accertare e dichiarare l’inadempimento grave del G. e per l’effetto riconoscere tale fatto quale violazione del principio di buona fede contrattuale che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per fatto e colpa del lavoratore.

Il Tribunale di Bologna accoglie la domanda di dequalificazione, condividendo l’assunto attoreo secondo il quale per un pilota volare costituisce la mansione di gran lunga più qualificante e più caratteristica della sua professionalità ed a cui è collegata la progressione di carriera (con conseguenti cospicui aumenti salariali). Il Giudice ravvisa infatti nel caso di specie la sussistenza della dequalificazione del pilota imputabile all’azienda datrice di lavoro, sussistendo prove documentali e testimoniali comprovanti che egli avesse volato meno dei colleghi di pari qualificazione ed accorda conseguentemente il risarcimento al pilota del danno patrimoniale subito. In particolare il Giudice evidenzia che “una tale dequalificazione così protratta nel tempo, abbia arrecato seri danni al bagaglio professionale del G., sia sotto il profilo statico (deperimento della professionalità già acquisita) sia sotto quello dinamico (perdita si chances)” e ritiene equo liquidare il danno alla professionalità come danno emergente nel 50% delle retribuzioni relative al periodo compreso tra la data di assunzione del pilota e la data di deposito del ricorso, e come lucro cessante per mancato sviluppo di carriera la somma di € 15.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..

La domanda riconvenzionale della convenuta viene invece respinta poiché l’ordinamento non consente al giudice di legittimare preventivamente un licenziamento disciplinare, “in quanto l’esercizio del potere di recesso appartiene esclusivamente al datore di lavoro ed il controllo dell’autorità giudiziaria è configurato dall’ordinamento come successivo”.